IL PESO DELLA …. e (metrologica)

11 Agosto 2021, in Food

Mi accade quasi quotidianamente di essere assalito da dubbi anche su concetti che penso di aver assimilato nel corso di tanti anni di lavoro ed anche oggi mi sono posto la classica domanda di cui ero convinto di conoscere la risposta ma non era così.

La banale domanda è: “se sul pack del prodotto non appongo la a fianco della quantità nominale posso utilizzare delle tolleranze diverse per gestire gli errori di peso? Inoltre quali sono le esigenze dei produttori, sono diverse da quelle dei consumatori?”

Ovviamente sono stato assalito da moltissimi dubbi e non è stato facile stabilire quali sono le esigenze dei produttori e quelle dei consumatori.

Quindi la prima cosa che ho fatto è quella di trovare, identificare e distinguere le due normative che disciplinano i preimballaggi con marchio CEE (cioè quelli che a fianco della Quantità Nominale riportano la ) e quelli privi di tale marchio.

Ho quindi deistinto le pagine del DM 27/02/79 , avente come oggetto “ Disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978 n. 690”, la stessa Legge 690/78 (Adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati) e le pagine del DPR 26 Maggio 1980, n. 391 (Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E) …  la prima differenza che salta “all’occhio” èche la legge 690 è antecedente alla sua gemella quasi identica legge 391.

Analizzerò per primo il DM 27/02/79, la stessa Legge 690/78 (Adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati):

  1. L’art 2 di tale Decreto Ministeriale 27/02/79 stabilisce le modalità di utilizzo della lettera  che troviamo scritta su tutti i prodotti preconfezionati di fianco alla “quantità nominale”.

L’articolo prevede le dimensioni della lettera minuscola , avente altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell’allegato I al decreto ministeriale 5 agosto 1976.”

  • L’art 3 stabilisce l’unità di misura della quantità nominale che deve essere espressa in kg, g, lt, cl, ml per mezzo di cifre aventi l’altezza minima sottoindicata:

•  6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml

•  4 mm, se la quantità nominale è compresa fra 1000 g o 1000 ml inclusi e 200 g o 200 ml inclusi

•  3 mm, se la quantità nominale è compresa fra 200 g o 200 ml e 50 g o 50 ml inclusi

  • Allegato I al decreto:

L’errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella:

                                             Errore massimo tollerato (in meno)
quantità nominale Qn in
grammi o in millilitri               in % di Qn                g oppure ml

Da 5 a 50                                         9                                  –
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Da 50 a 100                                     –                                 4,5
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Da 100 a 200                                 4,5                                 –
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Da 200 a 300                                   –                                  9
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Da 300 a 500                                   3                                  –
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Da 500 a 1.000                                –                                  15
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Da 1.000 a 10.000                        1,5                                   –
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Da 10.000 a 15.000                        –                                  150
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Oltre 15000                                    1                                    –
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Analizzerò ora la disciplina dei preimballaggi privi di marchio CEE DPR 26/05/80 n. 391 (Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE).

  1. Tolleranze.

I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l’allegato II al DPR 391 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all’allegato II soprarichiamato:

                                             Errore massimo tollerato (in meno)
quantità nominale Qn in
grammi o in millilitri               in % di Qn                g oppure ml

Da 5 a 50                                         9                                  –
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Da 50 a 100                                     –                                 4,5
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Da 100 a 200                                 4,5                                 –
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Da 200 a 300                                   –                                  9
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Da 300 a 500                                   3                                  –
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Da 500 a 1.000                                –                                  15
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Da 1.000 a 10.000                        1,5                                   –
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Da 10.000 a 15.000                        –                                  150

  • Preimballaggi non commerciabili.

È vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera b) dell’art. 5.

Per capire meglio il concetto farò un esempio di come deve essere fatto il calcolo tenendo conto che sia la legge 25/10/78 n. 690 che il DPR 391 del 1980 prevedono che “nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l’errore massimo tollerato può essere posto in commercio”.

Poniamo il caso di avere una confezione del peso nominale di 1000 g, dove, in base allo specchietto sopra descritto, l’errore massimo tollerato è pari al 15g; quindi, nessuna confezione marchiata con o senza la  potrà presentare un contenuto effettivo inferiore a [1000 g – (2 x 15 g)] = 970 g.

Se al momento dell’acquisto il consumatore dovesse riscontrare per i prodotti preconfezionati di Qn= 1000 g, un peso inferiore a 970 g potrà, solo secondo la legge 25/10/78 n. 690, procedere alla denuncia del commerciante per frode in commercio ma di questo lascio chi di competenza un analisi più approfondita

Considerazioni finali

Dopo questa veloce e rapida analisi ho concluso che, come è possibile dedurre da quanto sopra descritto, entrambe le normative prevedono lo stesso divieto di porre in vendita prodotti preconfezionati con un errore relativo alla quantità nominale dichiarata superiore a due volte l’errore di tolleranza prestabilito per legge.
Quindi come già detto prima il rischio è quella di condanna per frode in commercio che può comportare la chiusura dell’esercizio alimentare.

Proprio in questo sta la differenza tra esigenza del produttore ed esigenza del consumatore. Ovvero il consumatore comprando un prodotto pesato con il sistema di “stima” della previsto dalla legge 690 ha maggior garanzia che il produttore abbia applicato i controlli sul peso perché in caso contrario andrebbe contro ad un rischio molto elevato mettendo a rischio la propria attività.

Info sull'autore: Giovanni Buffatti

Tecnologo alimentare, laureato in Agraria – Scienza delle Preparazioni Alimentari nel 1996 all’Università degli Studi di Milano. È iscritto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto dal 2000. Specializzato nelle ricerca e sviluppo (R&D), gestione HACCP, Assicurazione Qualità, implementazione norme igieniche e standard volontari del settore alimentare. Ha esperienza di sviluppo sul campo degli standard alimentari IFS, GSFS BRC, ISO22005 (filiera dei vegetali) in varie realtà industriali (salse acide, conserve vegetali e legumi e cereali secchi), di ricerca e sviluppo (pasta fresca e ripiena e nelle salse acide) e di produzione (Salumi DOP, prodotti da forno, ittico).

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